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DOTTRINA
NEGOZIO
Con riferimento agli atti dei soggetti ( persone fisiche, collettività ) che consistono in una volontà diretta ad uno scopo, che pur configurato dal diritto, si riconduce alla volontà autorizzata a conseguirlo ( art 1322 CC) , siamo in presenza del Negozio giuridico.
Siamo di fronte ad un agire dei privati,valido ed efficace se conforme alle regole , analogamente a quanto accade nel settore pubblico con il provvedimento esente da vizi emanato da un soggetto che ha una investitura pubblica.
Il negozio consiste in un agire lecito volontario che si prefigge uno scopo avente rilevanza giuridica insieme agli atti di scienza ( testimonianza, perizia) e i comportamenti ( disposizione di beni ereditari senza accettazione, pagamento ), tutti atti che si contrappongono agli atti illeciti ( inadempimento ex art 1218 cc, fatto illecito ex art. 2043 cc, e negozio illecito ex art. 1243,1345,1318).
Si ribadisce che il negozio giuridico si distingue dagli atti produttivi di effetti giuridici in senso stretto ( atti leciti di pagamento) nei quali soltanto l'azione è voluta: nel negozio la volontà e diretta a realizzare anche e soprattutto l'effetto giuridico ( lo scambio nella compravendita), lo scopo sociale dell'azione garantito dall'ordinamento giuridico ( sia perché trattasi di negozio tipico, sia perché dal negozio innominato si evidenzi una funzione sociale tutelabile dall'ordinamento generale).
Nel codice, da una parte si configura come figura generale soltanto il contratto, negozio che consiste in un accordo tra due o più soggetti per costituire, regolare od estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale, dall'altra si regolano singolarmente taluni fra i più importanti "atti" - come li chiama impropriamente il codice - diversi dal contratto, riferendosi spesso alla estensione della disciplina dei contratti in quanto compatibile a questi ultimi.
Spetta, pertanto, alla dottrina elaborare, anche sulla scia di quelle disposizioni contrattuali la cui efficacia si estende ai negozi unilaterali ( art 1323,1324 CC), una teoria generale del negozio giuridico.
In relazione al negozio si analizzano i seguenti elementi: Soggetto, Oggetto,Volontà e Forma, Causa.
Occorre premettere che Soggetto e Oggetto sono fuori dal negozio: infatti,come nel rapporto giuridico, il negozio intercede fra soggetti ed ha un oggetto, che non possono considerarsi elementi essenziali strutturali del negozio, ma possono chiamarsi requisiti soggettivi ed oggettivi del negozio ( argomento ex art. 1346 CC).
Per quanto esposto si dicono elementi necessari alla esistenza del negozio sono :
- il soggetto deve avere capacità giuridica e capacità d'agire
- l'oggetto :deve essere possibile, determinato, non illecito
- volontà : è richiesta una determinazione della volontà consapevole (esclusa nel gioco, nello spettacolo e se esiste una violenza morale
- forma ( atti a forma vincolata o libera. Divegenza tra volontà e forma nella simulazione, nell'errore ostativo , per violenza fisica, nel negozio in frode
- causa ( funzione sociale già incardinata nel negozio tipico o rilevata come meritevole di tutela nel negozio innominato, creato cioè dalla autonomia negoziale)
Occorre sottolineare, che
- i requisiti ed elementi che abbiamo esaminato rendono individuabile ed esistente l'atto
- che determinate mancanze in relazione a tali elementi rendono invalido, cioè nullo o annullabile.
Nullità e Annullabilità presuppongono un negozio esistente, ma invalido.
Esaminiamo singolarmente questi due tipi di invalidità.
Nullità
La nullità comporta che il negozio non modifica la situazione presistente, è improduttivo di effetti: una . innefficacia assoluta originaria ( salvo eccezioni)
Si ha nei seguenti casi:
- negozio illecito: per il soggetto , quando si contravviene alla norma che esclude la persona ad essere termine del rapporto ; per l'oggetto (Art 1346 CC9); per la causa ( contraria alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume Art 1343 CC; l'art 1344 equipara al negozio con causa illecita al negozio in frode alla legge, in cui le parti mirano al fine vietato utilizzando una sequenza di atti, abusando della funzione strumentale tipica del negozio)-
Si distingue dal fatto illecito, in considerazione del fatto che quest'ultimo produce il danno e da luogo alla responsabilità risarcitoria
- volontà mancante ( per violenza fisica, in caso di scherzo o di gioco)
- forma mancante nei negozi solenni, in cui è richiesa la forma ad substantiam
- causa totalmente mancante inizialmente
- motivo erroneo ed espresso rilevante in atti di liberalità ( Art 624, 787 CC)
Caratteritiche della nullità sono:
la perpetuità dell'azione
la rilevabilità d'ufficio
la legittimazione ad agire in capo di chiunque vi abbia interesse
la insanabilità ( eccezioni: attuazione del principio della conservazione del negozio nullo ex art 590, 799; conversione del negozio nullo: Art 1324 CC)
Annullabilità
Il negozio annullabile produce la modificazione della situazione giuridica fino all'annullamento giudiziale con efficacia retroattiva.
Si ha nei seguenti casi:
- soggetto: mancanza di capacità specifica
- volontà viziata: per errore, errore da dolo, per violenza morale
- volontà divergente dalla forma ( errore ostativo, simulazione, procedimento indiretto
Le caratteristiche dell'annullabilità sono:
-prescrittibilità dell'azione in 5 anni, anche se è sempre eccepibile
- non rilevabilità d'ufficio
- legittimazione solo in capo alla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge
- sanabilità ( convalida , conferma )
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PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La teoria del provvedimento si ispira alla teoria negoziale.
I provvedimenti costituiscono, modificano, estinguono situazioni giuridiche.
Moficano status ( promozione) o lo estinguono( licenziamento); costituiscono nuovi diritti ( concessioni, deleghe di poteri); condizionano l'esercizio di diritti ( autorizzazioni) o comprimono diritti ( espropriazione, confiscam requisizione); operano su provvedimenti ( modifica, revoca, annullamento, covalida).
Sono fattispecie tipiche e hanno come carattere la esecutività: la unilaterale efficacia immediata anche se invalidi. Quando è prevista specificatamente la esecutorietà, il provvedimento può essere portato ad esecuzione coattiva anche contro chi, per esserne coinvolto, sarebbe tenuto a prestare il consenso: tuttavia contro il provvedimento illegittimo è ammessa solo la resistenza passiva.
Il silenzio a volte per legge equivale ad assenso ( visto, approvazione), rigetto o rifiuto (in caso di ricorso) o accoglimento ( in talune ipotesi di richiesta di concessione o autorizzazione. Nel caso in cui all'omissione la legge non fa corrispondere una indicazione sul valore da attribuire al silenzio si da il valore di inadempimento o rifiuto.
Anche per il provvedimento ( manifestazione di volontà nelle forme di disposizione, accertamento, certificazione etc ) dell'agente in funzione pubblica, si richiedono determinati elementi essenziali per la esistenza dello stesso, elementi che se mancano provocano l'invalidità più grave, quella della nullità; altri elementi la cui mancanza determina la non piena corrispondenza dell'atto pubblico allo schema legislativo, chiamati vizi di legittimità, producono la annullabilità del provvedimento.
Specifici elementi ulteriormente richiesti per l'atto provvedimentale sono i requisiti di esecutività da cui dipende la perfezione del provvedimento e la conseguente efficacia ( controlli, approvazioni, e in cui facciamo rientrare la classica condizione e il classico termine); e i requisiti di obbligatorietà ( per gli atti recettizi, l'atto obbligatorio di comunicazione per es.).
Fanno parte degli elementi essenziali anzitutto il soggetto (l'agente) e l' oggetto (il bene) o il destinatario dell'atto, che proprio elementi strutturali dell'atto non sono e pertanto li chiamiamo requisiti soggetivi e oggettivi.
Pertanto si ritengono elementi essenziali:
-Il soggetto: funzionario investito regolarmente ( per rapporto organico, per rapporto di concessione ) di una funzione pubblica, che abbia capacità naturale di intendere e volere
- L'oggetto , il termine cui si dirige la determinazione volitiva che può consistere in un bene, in un comportamento, in un fatto ( acqua pubblica, opera indifferibile e urgente,epidemia pericolosa etc). Deve essere determinato,possibile e lecito
- Il destinatario, secondo i casi, il soggetto o l'organo nei cui confronti sorgono, si modificano, si estinguono posizioni giuridiche attive o passive, ovvero nei cui confronti viene manifestata una concoscenza o un giudizio. Deve essere determinato o almeno determinabile come nel caso di erronea indicazione del domicilio nella intestazione di un accertamento tributario in cui non vi è dubbio sulla identità del destinatario anche se v'è indicazione erronea del domicilio . Nel caso di atti generali la determinazione del destinatario avviene nella fase di esecuzione
- la volontà: deve essere manifestata nella forma e presuppone che non ci sia stata violenza fisica o totale incapacità di intendere e volere.
La manifestazione formale può non corripondere alla volontà per errore ostativo e volontariamnte per simulazione, con la conseguenza della nullità dell'atto.
- la forma , come espressione della volontà Quando la legge o la natura dell'atto postulano la necessità di una determinata forma ( scrittura generalmente) , si parla di atti formali che si contrappongono agli atti non formali. Gli atti scritti si compongono di intestazione con indicazione dell'agente in maaniera impersonale, preambolo che richiama gli atti preparatori e le norme di legge, motivazione se richiesta dalla norma e deve essere congrua e immune da vizi logici, dispositivo, luogo la cui mancata indicazione non comporta di per sé la nullità dell'atto, data la cui mancata indicazione può talvolta evincersi aliunde per es dalla notificazione al destinatario, e la sottoscrizione per cui si ammette talvolta la delega .
- il contenuto (in cui consiste la concreta manifestazione di volontà, giudizio, conoscenza : parere, ordine..)
- causa o finalità ( il fine a cui è preordinato istituzionalmente l'atto, che non può confondersi con la causa del negozio giuridico che ha riferimento alla specie dell'atto: vendita, società , mentre la causa del provvedimento va intesa con riferimento al genere di potere esercitato: cioè esiste la causa del potere di polizia, del potere di vigilanza igienica e non esiste una causa dell'autorizzazione, dell'ordine, della concessione che sia avulsa da quella del potere esercitato! ).
Occorre sottolineare, che
- i requisiti ed elementi che abbiamo esaminato rendono individuabile ed esistente l'atto ( si dirà perfetto al momento dell'intervento di tutti gli altri atti necessari alla sua formazione: proposte,pareri, visti e approvazioni etc);
- che determinate mancanze in relazione a tali elementi rendono invalido, cioè nullo o annullabile.
Nullità e Annullabilità presuppongono un negozio esistente, ma invalido.
Esaminiamo singolarmente questi due tipi di invalidità.
Occorre preliminarmente sottolineare che mentre la legge non indica espressamente le cause di nullità ( rilevate dalla giurisprudenza), di contro dichiara che a provocare l'annullabilità dell'atto amm sono i vizi di legittimità (T.U. 1054/1924 art 26): violazione di legge,incompetenza ed eccesso di potere.
NULLITA'
La nullità comporta la inidoneità a produrre alcun effetto giuridico, e completamente inefficace. Se la amministrazione intendesse eseguirlo coattivamente, legittima sarebbe la resistenza attiva del cittadino. Non si richiede una pronuncia di annullamento potendo essere disapplicato, ma una eventuale sentenza che accerti la nullità non può che avere natura dichiarativa. L'atto nullo non può essere sanato o convalidato. Può aversi la conversione dell'atto nullo in altro valido qualora abbia di questo gli elementi essenziali e i requisiti di legittimità.
La nullità si ha nei seguenti casi:
in relazione al soggetto:
-difetto qualità di organo pubblico nel soggetto: essendo funzionario privo di regolare investitura ( attenzione : prorogatio, funzionario di fatto) ), usurpatore,
-incompetenza assoluta: quando si usurpi la sfera di competenza amministrativa di una altra autorità di un settore diverso, o addirittura si invada la competenza di una altra autorità non amministrativa
- incapacità naturale, che presuppone di non essere sano di mente
In relazione all'oggetto
oggetto impossibile,illecito, indeterminato o indeterminabile
In relazione al destinatario
mancata individuazione del destinatario
In relazione alla forma
- violenza fisica, ad es per costrizione alla firma,
- errore ostativo per il quale l'interno volere è in disaccorso totale con la manifestazione esterna,
- simulazione
- mancanza forma essenziale ( ad es. nell'atto scritto la mancanza degli elementi richiesti ad substantiam)
-Incompletezza dell'atto notificato al destinatario: ad es, il provvedimento finale del procedimento notificato ancor prima che sia conclusa la fase dispositiva è da considerarsi nullo:l'atto nullo per incompletezza, a differenza degli altri atti nulli, può essere sanato qualora l'autorità che non abbia sottoscritto firmi successivamente, purchè non sia scaduto l' eventuale termine di scadenza prescritto per l'atto.
-caducazione: mancato invio dell'atto all'organo di controllo entro termini perentori
- decadenza , emanazione atto oltre termini di decadenza
ANNULLABILITA'
L' annullabilità presuppone un atto esistente, efficace ed esecutorio ( solo resistenza passiva) fino a quando non venga annullato per iniziativa di coloro cui è conferito il relativo potere entro un termine di decadenza, trascorso il quale l'atto, sebbene viziato, si consolida nei confronti di coloro che avrebbero avuto interesse a impugnarlo.
Con l'annullamento ex tunc vengono meno, per quanto materialmente posibile, gli effetti già prodotti.
E' sanabile mediante covalida, sanatoria o ratifica.
I vizi di legittimità o cause di annullabilità sono indicati dalla Legge come incompetenza, violazioni di legge ed eccesso di potere: la dottrina ha inquadrato in questi tre schemi fondamentali vizi che riguardano in definitiva gli elementi del provvedimento.
L'eccesso di potere, in particolare, viene considerato un vizio caratteristico dei provvedimenti discrezionali, lo si fa consistere in nella violazione di quei limiti interni della discrezionalità che non sono consacrati in norme espresse di legge: corrispondenza all'interesse pubblico, corrispondenza alla causa del provvedimento, osservazione di precetti di logica e giustizia. Pertanto, si possono inquadrare le figure di eccesso di potere elaborate dalla giurisprudenza nei due schemi fondamentali dello sviamento del potere dall'interesse pubblico o dalla causa, e della violazione dei principi di logica e di giustizia . Si fanno rientrare nell'eccesso di potere anche i vizi della formazione della volontà ( errore di fatto, violenza morale,dolo), che costituirebbe la terza categoria di eccesso di potere, la categoria per travisamento dei fatti.
Noi ci sforzeremo di esaminare i vizi ricollegandoli agli elementi del provvedimento anche se taluni di quelli che costituiscono eccesso di potere secondo la giurisprudenza sembrano avere una loro automia
L'annullabilità si ha nei seguenti casi
In relazione al soggetto
- difetto di competenza: allorchè un organo sconfini nella sfera di attribuzioni riservate ad altro organo dello stesso ente o dello stesso settore amministrativo ( incompetenza relativa)
- difetto di legittimazione : allorchè pur investito regolarmente di funzione, l'agente non ha la leggittimazione specifica in ordine ad un determinato oggetto ( per incompatibilità, per gerarchia)
- nel caso di organo collegiale, la irregolare convocazione per invalidità della notifica d'avviso di convocazione, difettosa composizione del collegio, deliberazione su argomento che non figuri all'ordine del giorno, mancanza del quorum nei collegi di ammnistrazione attiva, consultiva o di controllo, non astensione dalla votazione di coloro che nel collegio si trovano in posizione di incompatibilità ( incompetenza)
In relazione all'oggetto
- mancanze dell'oggetto consistenti in violazioni corcenenti, ad es , il requisito della demanialità o della dichiarazione di pubblica utilità , necessario per l'emanazione dell'atto ( violazione di legge)
In relazione alla volontà
Casi collegati a eccesso di potere per travisamento dei fatti:
- errore di fatto: fondato su fatti non rispondenti alla realtà ( licenziamento basato su condanna penale mentre esiste sentenza assoluzione)
- errore di diritto: basato su erronea valutazione dei fatti ( atto successivo basato su erronea valutazione di illegittimità dell'atto precedente, rifiuto di una istanza in base ad una erronea valutazione delle richieste contenute nell'istanza stessa)
- violenza morale: la formazione della volontà dell'agente è viziata a causa del male ingiusto che deve evitare
- dolo: la formazione della volontà dell'agente è viziata dall'errore in cui è caduto per il raggiro operato a suo danno
In relazione alla forma
- mancanze della forma scritta ad substatiam: non indicazione nel preambolo di un parere obbligatorio, mancanza della motivazione quando la stessa sia richiesta espressamente dalla legge ( violazione di legge).
Quando la necesità della motivazione derivi dalla natura stessa del provvedimento, la mancanza provoca annullabilità, e c'è annullabilità anche nel caso di insufficiente motivazione negli atti a motivazione obbligatoria e facoltativa (per eccesso di potere).
Il difetto di motivazione deve ricercarsi nel provvedimento originale e non già nell'atto di comunicazione, e non può essere sanato in giudizio dalla esibizione di documenti o di relazioni, delle quali non sia stato consentito al destinatario del provvedimento di prendere visione.
In relazione al contenuto eventuale
- apposizione di elementi accidentali vietata in atto vincolato e per le parti dovute in atto discrezionale
la clausola vietata vitiatur sed non vitiat : se apposta negli atti dovuti; se apposta nell'interesse dell'amminstrazione e mira a restringere solo l'effetto secondario dell'atto
la clausola vietata vitiatur et vitiat: se posta per registringere tutti gli effetti o gli effetti tipici dell'atto; se risulta determinante per l'emanazione dell'atto. ( violazioni di legge)
In relazione alla funzionalità dell'atto discrezionale
Inquadriamo in relazione alla funzionalità la maggior parte delle figure di eccesso di potere distinte nello sviamento e violazione dei precetti di logica e giustizia, in quanto o non c'è corrispondenza tra potere e atto emanato, o risulta compromessa la funzione in concreto realizzata.
- sviamento di potere: non corrispondenza tra fine istituzionale e fine realizzato. L'atto mira a perseguire un fine pubblico diverso da quello per il quale è stato conferito il potere esercitato ( potere di vigilanza igienica in relazione ad acquedotto privato per favorire un acquedotto del comune, si licenzia un impiegato per non superamento periodo di prova ma a fini disciplinari) o addirittura un fine diverso da quello pubblico ( un interesse privato, di partito, uno scopo di danneggiare o favorire taluno) . In tali casi lo sviamento dall'interesse pubblico può ritenersi fondato quando elementi precisi e concordanti , sia pure tratti aliunde, rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo che l'atto intende perseguire e che l'attività amminitrativa non risponde obbiettivamente agli scopi di pubblico interesse che dovrebbero ispirarla
- violazione dei precetti di logica e di giustizia:
1) contradditorietà nell'atto o illogicità manifesta (preambolo o motivazione perplessa , motivazione contraddittoria,contraddizione fra norme di supporto richiamate nel preambolo e motivazione, contraddizione tra motivazione e dispositivo
2) contraddittorietà con precedenti atti: il successivo atto chiaramente non deve essere un atto di modifica o ritiro del precedente, deve provenire dalla stessa amministrazione, è necessario che non siano intervenute circostanze nuove che possono giustificare il diverso apprezzamento. Una figura di eccesso di potere che si assimila a questa categoria è il caso di contraddizione dell'atto con la circolare, che comporta eccesso di potere in quanto la volontà manifestata con il provvedimento nel caso concreto e quella manifestata in via generale con la Circolare ( che non è legge) della stessa PA sono in rapporto di contraddizione.
3)ingiustizia manifesta o disparità di trattamento: quando la stessa autorità amministrativa, in situazioni perfettamente e completamente identiche, adotti provvedimenti contrastanti. Non sussiste vizio di eccesso di potere, quando i destinatari del provvedimento non si trovano nella stessa condizione , e se il diverso trattamento di situazioni identiche sia stato determinato dalla entrata in vigore di norme nuove.
In relazione al merito dell'atto
La legge prescrive la annullabilità anche per vizi di merito dell'atto
Il giudizio di legittimità comporta sempre una valutazione dell'atto alla stregua di una norma ( come avviene per la incompetenza e la violazione di legge) o alla stregua di un principio giuridico ( sviamento della causa, violazione precetto giustizia e logicità) come avviene per l'eccesso di potere.
Il giudizio di merito, invece comporta un giudizio di mancata corrispondenza a norme non giuridiche di buona amministrazione o tecniche, che rileva inadeguatezza del risultato al fine avuto di mira.
In relazione ai presupposti storico ambientali
- se l'atto presuppone atti anteriori, la mancanza produce il vizio dell'atto ( violazioni di legge)
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EFFICACIA DEGLI ATTI NEGOZIALI E PROVVEDIMENTI
Esaminiamo, anzitutto, la efficacia del negozio e poi quella del provvedimento emanato nel settore pubblico, in relazione al tempo, allo spazio e ai terzi
Efficacia nel tempo
In ordine alla efficacia del negozio, occorre anzitutto sottolineare come un negozio esistente e valido può avere efficacia immediata se non ci fosse un elemento strutturale accidentale del negozio ( condizione sospensiva ) che la sospenda.
La efficacia del negozio anche quando si presenta come fattispecie complessa ( trasmissione a causa di morte che consta della delazione e della accettazione Artt. 457 e 459 CC) si produce quando, essendoci i presupposti ( morte dell'ereditando ad es nella vocazione successoria) concorrono tutti gli elementi costitutivi e di efficacia ( nel negozio condizionato la efficacia retroagisce al tempo in cui è stato concluso il negozio ), o decorre da un fatto ritenuto rilevante come principale dal legislatore ( ex art. 459 CC: la succesione avviene dal tempo della delazione ) .
Di contro una condizione risolutiva o il verificarsi di una causa di rescissione o di risoluzione comportano la fine della efficacia del negozio.
Una inefficacia originaria assoluta del negozio è quella collegata alla nullità dello stesso, mentre l'annullabilità determina che il negozio produce la sua efficacia fino all'annullamento giudiziale.
Gli atti amministrativi operano dal momento in cui siano intervenuti i requisiti di esecutività (approvazioni, controlli… ) e si chiude la fase disposititiva del provvedimento(perfezione dell'atto amministrativo).
La operatività decorre da un momento successivo quando lo prescrive la norma o lo determini spontaneamente l'autorità.
La retroattività è eccezionale
1) quando lo richiede la natura dell'atto ( atti di annullamento e di controllo)
2) per disposizione espressa se ci sono i presupposti di emanazione dell'atto fin dalla data dalla quale si vogliono far decorrere gli effetti: non si può, infatti, cancellare con la retroattività fatti che si fossero verificati precedentemente.
La proroga comporta un successivo provvedimento oppure una semplice modificazione del termine di durata ed è ammessa quando la legge non la vieta.
La cessazione degli effetti può aversi nei seguenti casi:
- adozione provvedimento di ritiro per scadenza del termine finale degli atti ampliativi della sfera giuridica
- rinuncia del privato seguita normalmente da un provvedimento dell'autorità che ne prende atto
- morte del soggetto destinatario ( gli eredi potranno far valere una sorta di diritto di preferenza,il cd diritto di insistenza).
EFFICACIA RISPETTO AI TERZI
Il negozio ha efficacia esclusivamente fra le parti ( art. 1372 CC) e non pregiudicare il terzo né avvantaggiarlo senza la previsione di una qualche partecipazione o adesione del terzo stesso.
In tal senso deve interpretarsi la possibilità che il negozio produca effetti rispetto ai terzi nei casi previsti dalla Legge di cui all'art 1372 sec comma.
Ad esempio si richiede un distinto negozio con il quale il soggetto possa rendere efficace la modificazione giuridica,come nell'accettazione della eredità; il cd contratto a favore di terzo fa si acquistare da solo al terzo il diritto, ma il terzo può anche rifiutare.
Altri sono gli effetti riflessi del negozio nei confronti di terzi che sono gli effetti indiretti conseguenziali al negozio e che integrano l'affidamento dei terzi: proprio in ragione della tutela dell'affidamento la legge stabilisce una serie di pubblicità dei negozi e altri atti la cui efficacia riflessa è particolarmente importante. Il contratto ad effetti reali trasmette il diritto ed ha efficacia fra le parti e tutti i terzi, per cui per tale negozio sono prescritte le forme di pubblicità di cui agli artt. 2643,2644,2684, 2808 CC
IL provvedimento nel settore pubblico non può far sorgere pretese in capo a terzi, come il contratto a favore di terzo nel privato.
Neppure possono scaturire diritti di risarcimento nei confronti dei destinari di atti, in quanto le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvo il diritto dei terzi a far valere le pretese di risarcimento nei confronti del titolare del provvedimento autorizzativo secondo i principi della colpa aquiliana.
Tuttavia nei casi di concessione di servizi ( acqua, luce, gas, autolinee…) abbiamo la predispozione di un capitolato che va a regolare i rapporti fra utente e cessionario: le norme sui prezzi, condizioni di allacciamento,etc integrano allo stesso modo che norme di legge integrano i contratti che l'utente stipula con il concessionario. Le norme di Capitolato sono vere e proprie norme contrattuali e la loro violazione può essere denuciata fino alla Cassazione.
La natura contrattuale di cui partecipa questo tipo di concessione spiega gli effetti predisposti per i terzi utenti.
Peraltro, in caso di attività privata propriamente detta, non è escluso che ci possano essere clausole a favore di terzi , come nel contratto di appalto la clausola sociale a tutela degli inadempimenti agli obblighi assicurativi dell'appaltatore nei confronti dei dipendenti, e per la quale la P.A. si riserva di effettuare una corrispondente trattenuta sui crediti dell'appaltatore.
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