LEGLISLAZIONE
REGOLAMENTO (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 L del 30 giugno 2000 )
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMPETENZA, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI POTESTA' DEI GENITORI SUI FIGLI DI ENTRAMBI I CONIUGI.Il Consiglio dell'Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando quanto segue:
Gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.
Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che sia migliorata ed accelerata la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile.
Tale materia rientra ora nell'ambito dell'articolo 65 del trattato.
Le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ostacolano la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di postestà dei genitori, semplificando le formalità per un rapido ed automatico riconoscimento delle decisioni e per la loro esecuzione.
In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
Il Consiglio, con atto del 28 maggio 1998(4), ha stabilito la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione. Il presente regolamento recepisce sostanzialmente il contenuto della convenzione, ma contiene anche una serie di disposizioni nuove rispetto alla convenzione, idonee ad assicurare la coerenza con alcune disposizioni del regolamento proposto concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni pronunciate in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, è necessario ed opportuno che il riconoscimento all'estero della competenza e delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi sia attuato mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.
Occorre che il presente regolamento preveda misure coerenti e uniformi, che consentano una circolazione delle persone quanto più ampia possibile. È pertanto necessario che esso venga applicato anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento.
Il campo d'applicazione del presente regolamento è limitato ai procedimenti civili e ai procedimenti non giudiziari previsti in materia matrimoniale in determinati Stati membri, ad esclusione dei procedimenti di natura meramente religiosa. Di conseguenza è opportuno precisare che il termine "giudice" ricomprende le autorità giudiziarie e non giudiziarie competenti in materia matrimoniale.
Il presente regolamento è limitato ai procedimenti relativi al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio. Il riconoscimento delle decisioni di divorzio e annullamento riguarda soltanto le questioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il presente regolamento non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali, pur se connessi a tali procedimenti.
Il presente regolamento riguarda la potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi per le questioni strettamente connesse con i procedimenti di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio.
I criteri di competenza accolti nel presente regolamento si fondano sul principio secondo cui tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere un reale collegamento. La scelta di taluni criteri è dovuta al fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici nazionali e sono accettati dagli altri Stati membri.
Uno dei rischi da prendere in considerazione nell'ambito della tutela dei figli di entrambi i coniugi nelle situazioni di crisi coniugale riguarda il trasferimento all'estero del figlio ad opera di uno dei genitori. Vanno quindi tutelati gli interessi fondamentali dei figli, in particolare a norma della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il criterio della residenza abituale in base alla legge è pertanto conservato nei casi in cui, a causa del trasferimento del figlio o del mancato ritorno senza giustificati motivi, si verifichi un cambiamento di fatto della residenza abituale.
Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino provvedimenti provvisori o cautelari, in casi di urgenza, per quanto riguarda persone o beni situati in detto Stato.
Il termine "decisione" si riferisce unicamente alle decisioni che dispongono il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro d'origine sono equiparati a tali "decisioni".
Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sono fondati sul principio della fiducia reciproca. I motivi di diniego sono ridotti al minimo indispensabile. Tali procedimenti devono prevedere disposizioni per salvaguardare la tutela dell'ordine pubblico dello Stato richiesto e i diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti individuali dei figli in causa e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni tra loro contraddittorie.
Lo Stato richiesto non deve procedere da un riesame né della competenza giurisdizionale dello Stato d'origine né del merito della decisione.
Non può essere richiesto alcun procedimento per l'aggiornamento degli atti di stato civile in un determinato Stato membro, a seguito di una decisione definitiva emessa in un altro Stato membro.
Le disposizioni della convenzione conclusa nel 1931 dagli Stati nordici debbono poter essere applicate nei limiti previsti dal presente regolamento.
La Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno concluso concordati prima che le materie coperte dal presente regolamento fossero comprese nell'ambito del trattato. È necessario assicurare che questi Stati non violino i loro impegni internazionali con la Santa Sede.
Gli Stati membri devono conservare la facoltà di convenire tra loro le modalità pratiche d'applicazione del presente regolamento, finché non siano adottati provvedimenti comunitari in tal senso.
Occorre che gli allegati I, II e III, relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione, siano modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dagli Stati membri interessati. Le modifiche degli allegati IV e V dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alle Commissione(5).
La Commissione deve esaminare l'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e proporre le modificazioni eventualmente necessarie.
Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza non è dallo stesso vincolata né soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti:
procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;
procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a).
Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il termine "giudice" comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti in materia.
Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri al quale si applica il presente regolamento, ad eccezione del regno di Danimarca.
CAPO II
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 2
Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio
Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro:
nel cui territorio si trova
la residenza abituale dei coniugi, o
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
la residenza abituale del convenuto, o
in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";
di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.
Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.
Articolo 3
Potestà dei genitori
I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, a norma dell'articolo 2, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla potestà dei genitori sul figlio di entrambi i coniugi se questi risiede abitualmente in tale Stato membro.
Se il figlio non risiede abitualmente nello Stato membro di cui al paragrafo 1, i giudici di detto Stato membro hanno competenza se il figlio risiede abitualmente in uno degli Stati membri e
almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio,
la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi e corrisponde all'interesse superiore del figlio.
La competenza di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa:
non appena la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato, o
nei casi in cui il procedimento relativo alla potestà dei genitori è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), non appena la decisione relativa a questo procedimento sia passata in giudicato, o
non appena il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.
Articolo 4
Sottrazione di minori
I giudici competenti a norma dell'articolo 3 esercitano la competenza secondo le disposizioni della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in particolare secondo quelle degli articoli 3 e 16.
Articolo 5
Domanda riconvenzionale
Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base agli articoli 2, 3 e 4 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.
Articolo 6
Conversione della separazione personale in divorzio
Fatto salvo l'articolo 2, il giudice dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.
Articolo 7
Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 2 e 6
Il coniuge che:
risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 2 a 6.
Articolo 8
Competenza giurisdizionale residua
Se nessun giudice di uno Stato membro è competente a norma degli articoli da 2 a 6, la competenza è determinata in ciascuno Stato membro dalla legge interna.
Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.
Sezione 2
Esame della competenza giurisdizionale e della procedibilità
Articolo 9
Verifica della competenza giurisdizionale
Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale non ha competenza in base al presente regolamento e per la quale, sempre in base al presente regolamento, è invece competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Articolo 10
Esame della procedibilità
Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso da uno Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
In luogo delle disposizioni del paragrafo 1, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348 sulla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale(6), qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.
Sezione 3
Litispendenza e connessione
Articolo 11
Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Quando la competenza del giudice previamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito.
Ai fini del presente articolo il giudice si considera adito:
alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto, o
se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.
Sezione 4
Provvedimenti provvisori e cautelari
Articolo 12
In caso di urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna relativamente alle persone presenti nello Stato stesso o ai beni in questo situati, anche se, a norma del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito spetta al giudice di un altro Stato membro.
CAPO III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 13
Definizione del termine "decisione"
Ai fini del presente regolamento si intende per "decisione" qualsiasi decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti matrimoniali, a prescindere dal termine, ad esempio decreto, sentenza od ordinanza, con cui essa sia denominata.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri nonché gli accordi conclusi dinanzi ad un giudice in corso di giudizio ed esecutivi nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite per le decisioni di cui al paragrafo 1.
Sezione 1
Riconoscimento
Articolo 14
Riconoscimento delle decisioni
Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di questo Stato.
Ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.
Articolo 15
Motivi di diniego del riconoscimento
La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
se la decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
se la decisione è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.
La decisione relativa alla potestà dei genitori resa in occasione di un procedimento in materia matrimoniale di cui all'articolo 13 non è riconosciuta nei casi seguenti:
se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
se, salvo in caso d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale e un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che egli ha accettato inequivocabilmente la decisione;
su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria potestà di genitore, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa nello Stato membro richiesto;
se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.
Articolo 16
Accordo con Stati terzi
Un tribunale di uno Stato membro può, in base ad un accordo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, non riconoscere una decisione adottata in un altro Stato membro quando, nel caso di cui all'articolo 8, la decisione ha potuto essere basata solo su criteri di competenza diversi da quelli di cui gli articoli da 2 a 7.
Articolo 17
Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine
Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 2 a 8.
Articolo 18
Divergenze fra le leggi
Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.
Articolo 19
Divieto di riesame del merito
In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 20
Sospensione del procedimento
Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.
Sezione 2
Esecuzione
Articolo 21
Decisioni esecutive
Le decisioni relative all'esercizio della potestà dei genitori su un figlio di entrambi i coniugi, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
Tuttavia nel Regno Unito la decisione è eseguita in Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.
Articolo 22
Giudici territorialmente competenti
L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.
La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza si riferisce. Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.
In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la competenza territoriale è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.
Articolo 23
Procedimento di esecuzione
Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.
L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alle liti.
All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 32 e 33.
Articolo 24
Decisione del giudice
Il giudice adito decide senza indugio. In questa fase del procedimento, la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni.
L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 15, 16 e 17.
In nessun caso la decisione può essere riesaminata nel merito.
Articolo 25
Notificazione della decisione
La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.
Articolo 26
Opposizione alla decisione di esecuzione
Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui all'allegato II.
L'opposizione è proposta secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 27
Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione
La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'allegato III.
Articolo 28
Sospensione del procedimento
Il giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 27 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro di origine è considerato impugnazione ordinaria ai fini del paragrafo 1.
Articolo 29
Esecuzione parziale
Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.
L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.
Articolo 30
Assistenza giudiziaria
L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha usufruito in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 22 a 25, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro richiesto.
Articolo 31
Cauzione o deposito
Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:
per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o
per la sua qualità di straniero oppure qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda dal difetto di "domicile" in uno di tali Stati membri.
Sezione 3
Disposizioni comuni
Articolo 32
Documenti
La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:
una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità;
un certificato di cui all'articolo 33.
Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:
l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace, e
un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.
Articolo 33
Altri documenti
L'ufficio giudiziario competente o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata pronunciata una decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato IV (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia di potestà dei genitori).
Articolo 34
Mancata produzione di documenti
Qualora i documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un temine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Articolo 35
Legalizzazione o formalità analoga
Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 32, 33 e nell'articolo 34, paragrafo 2, né per l'eventuale procura alle liti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 36
Relazione con altri strumenti
Fatti salvi gli articoli 38 e 42 nonché il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte(7).
Deve essere rispettato il principio della non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.
I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.
Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
copia degli accordi o progetti di accordi di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 2 e delle relative leggi uniformi di applicazione;
qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.
Articolo 37
Relazione con talune convenzioni multilaterali
Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:
convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,
convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale,
convenzione dell'Aia, del 1o de giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali,
convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento,
convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori, purché il minore abbia la residenza abituale in uno Stato membro.
Articolo 38
Ambito di efficacia
Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1 e all'articolo 37 continuano a produrre i loro effetti nelle materie cui non si applica il presente regolamento.
Essi continuano a produrre effetti per quanto attiene alle decisioni rese e agli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 39
Accordi tra Stati membri
Due o più Stati membri possono concludere tra loro accordi o intese per completare le disposizioni del presente regolamento o agevolarne l'applicazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
una copia dei progetti di tali atti;
qualsiasi denuncia o modificazione di tali atti.
In nessun caso gli accordi o le intese possono derogare ai capi II e III.
Articolo 40
Trattati con la Santa Sede
Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.
Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III del presente regolamento.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:
Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.
L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.
Articolo 41
Stati membri con sistemi normativi plurimi
Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:
ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;
ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al "domicile" va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;
ogni riferimento allo Stato membro in cui è presentata la domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio va inteso come riferimento all'unità territoriale in cui la domanda è presentata;
ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 42
Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi davanti ad un giudice nel corso di un giudizio posteriormente alla sua entrata in vigore.
Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III se la norma sulla competenza era basata su regole conformi a quelle del capo II o alle disposizioni di una convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Riesame
Entro il 1o marzo 2006, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo agli articoli 36 e 39, e dell'articolo 40, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte d'adeguamento.
Articolo 44
Modifica degli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione
Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi che modificano gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione contenuti negli allegati da I a III. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.
L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati IV e V sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
Articolo 45
La Commissione è assistita da un comitato.
Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 46
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2001.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. ALLEGATI omissis)
--------------------------------------------------
Legge 29 novembre 1990 n. 387 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 297, del 21 dicembre). - Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
LEGGE [1/3]
1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973.
LEGGE [1/3]
Articolo 2
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della convenzione stessa.[1/3]
Articolo 3
1. I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione di cui all'art. 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all'estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta.[1/3]
Articolo 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Preambolo
Traduzione non ufficiale.
che istituisce una legge uniforme sulla forma di un
testamento internazionale.
Gli Stati firmatari della presente Convenzione:
Desiderosi di assicurare in misura maggiore l'osservanza degli atti di ultima volontà grazie all'istituzione di una forma supplementare di testamento - d'ora in poi denominata «testamento internazionale» - l'uso del quale diminuirebbe la necessità di individuare la legge applicabile;
Hanno risoluto di stipulare a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:[2/3]
Articolo 1
1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna ad introdurre nella propria legislazione, non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, le regole relative al testamento internazionale riportate nell'Annesso alla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti può introdurre le disposizioni dell'Annesso nella propria legislazione, sia riproducendo il testo autentico, sia traducendolo nella sua lingua, o nelle sue lingue ufficiali.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti può introdurre nella sua legislazione ogni disposizione complementare eventualmente necessaria affinchè le disposizioni dell'Annesso abbiano effetto intero sul suo territorio.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti consegnerà al Governo depositario il testo delle regole introdotte nella sua legislazione nazionale al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.[2/3]
Articolo 2
1. Ciascuna delle Parti Contraenti completerà le disposizioni dell'Annesso nella sua legislazione entro i termini previsti nell'articolo precedente, col designare le persone le quali sono abilitate sul suo territorio a stipulare atti in materia di testamenti internazionali. Tale Parte può anche designare, in quanto persona abilitata a stipulare atti concernenti i suoi connazionali, i suoi agenti diplomatici e consolari all'estero, sempre che la legislazione locale non lo vieti.
2. Tale Parte notificherà la predetta designazione, nonchè ogni ulteriore modifica di quest'ultima, al Governo depositario.[2/3]
Articolo 3
La qualifica della persona abilitata a stipulare atti in materia di testamenti internazionali, conferita in conformità con la legge di una Parte Contraente sarà riconosciuta sul territorio delle altre Parti Contraenti.[2/3]
Articolo 4
Il valore dell'attestato di cui all'art. 10 dell'Annesso è riconosciuto sui territori di tutte le Parti Contraenti.[2/3]
Articolo 5
1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento internazionale sono regolamentate dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata. Ciò è valido anche per quanto riguarda gli interpreti eventualmente chiamati ad intervenire.
2. Tuttavia la sola qualità di straniero non costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale.[2/3]
Articolo 6
1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalità analoga.
2. Tuttavia, le autorità competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticità della firma della persona abilitata.[2/3]
Articolo 7
La conservazione del testamento internazionale è regolamentata dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata.[2/3]
Articolo 8
Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione o al suo Annesso.[2/3]
Articolo 9
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Washington dal 26 ottobre 1973 al 31 dicembre 1974.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, il quale sarà il Governo depositario.[2/3]
Articolo 10
1. La presente Convenzione sarà indefinitamente aperta all'adesione.
2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.[2/3]
Articolo 11
1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale il quinto strumento di ratifica o di adesione sarà stato depositato presso il Governo depositario.
2. Per ciascun Stato che la ratifichi o vi aderisca dopo che il quinto strumento di ratifica o di adesione sarà stato depositato, la presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Stato.[2/3]
Articolo 12
1. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo depositario.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Governo depositario avrà ricevuto la notifica, ma detta denuncia non pregiudicherà la validità di ogni testamento fatto durante il periodo nel quale la Convenzione era in vigore per lo Stato che effettua la denuncia.[2/3]
Articolo 13
1. Ciascun Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione oppure in ogni successivo momento, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Governo depositario, che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti o parte dei territori per i quali esso cura le relazioni internazionali.
2. Tale dichiarazione avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il Governo depositario ne avrà ricevuto notifica, oppure, se alla scadenza di detto termine la Convenzione non è ancora entrata in vigore, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti che avrà fatto una dichiarazione in conformità con il capoverso primo del presente articolo, potrà, in conformità con l'art. 12, denunciare la Convenzione per quanto concerne tutti o parte dei territori interessati.[2/3]
Articolo 14
1. Se uno Stato è composto da due o più unità territoriali nei quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative alla forma dei testamenti, esso può, all'atto della firma, della ratifica, oppure dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali oppure solamente ad una o a più di esse, e può modificare la sua dichiarazione presentando in ogni tempo un'altra dichiarazione.
2. Queste dichiarazioni sono comunicate al Governo depositario ed indicano espressamente le unità territoriali cui si applica la Convenzione.[2/3]
Articolo 15
Se una Parte Contraente è composta da due o più unità territoriali nelle quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative alla forma dei testamenti, ogni riferimento alla legge interna del luogo dove il testamento è stabilito oppure alla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata per rogare in materia di testamenti internazionali, sarà interpretato in conformità con il sistema costituzionale della Parte considerata.[2/3]
Articolo 16
1. L'originale della presente Convenzione, in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facendo ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
2. Il Governo depositario notificherà agli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità con l'art. 11;
d) ogni comunicazione ricevuta in conformità con l'art. 1, capoverso 4, della presente Convenzione;
e) ogni notifica ricevuta in conformità con l'art. 2, capoverso 2;
f) ogni dichiarazione ricevuta in conformità con l'art. 13, capoverso 2 nonchè la data alla quale la dichiarazione avrà effetto;
g) ogni denuncia ricevuta in conformità con l'art. 12, capoverso primo, oppure all'art. 13, capoverso 3, nonchè la data alla quale la denuncia avrà effetto;
h) ogni dichiarazione ricevuta in conformità con l'art. 14, capoverso 2, nonchè la data alla quale la dichiarazione avrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Washington, il 26 ottobre 1973.
Legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale.[3/3]
Articolo 1
1. Un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso.
2. La nullità del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.[3/3]
Articolo 2
La presente legge non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso atto da due o più persone.[3/3]
Articolo 3
1. Il testamento deve essere fatto per iscritto.
2. Non è necessariamente scritto dal testatore stesso.
3. Può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento.[3/3]
Articolo 4
1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto.
2. Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.[3/3]
Articolo 5
1. Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata.
2. Se il testatore è nell'incapacità di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento. Inoltre il testatore può essere autorizzato dalla legge, in virtù della quale la persona abilitata è stata designata, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome.
3. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.[3/3]
Articolo 6
1. Le firme devono essere apposte alla fine del testamento.
2. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell'incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata. Ciascun foglio deve inoltre essere numerato.[3/3]
Articolo 7
1. La data del testamento è quella della sua firma da parte della persona abilitata.
2. Questa data deve essere apposta alla fine del testamento dalla persona abilitata.[3/3]
Articolo 8
In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell'attestato previsto all'art. 9.[3/3]
Articolo 9
La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell'art. 10 il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente legge sono stati rispettati.[3/3]
Articolo 10
L'attestato stabilito dalla persona abilitata sarà redatto nella forma seguente o sotto forma equivalente:
(Convenzione del 26 ottobre 1973)
1. Il sottoscritto ........................... (nome, indirizzo
e qualifica) persona abilitata a rogare in materia di testamento
internazionale
2. Attesta che il ...................... (data) a ................
(luogo)
3. (testatore) .................. (nome, indirizzo, data e luogo di
nascita) in mia presenza ed in quella dei testimoni
4. a) ........................... (nome, indirizzo, data e luogo di
nascita)
b) ........................... (nome, indirizzo, data e luogo di
nascita) ha dichiarato che il documento allegato è il suo
testamento e che ne conosce il contenuto.
5. Attesto inoltre che:
6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,
1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto
e confermato la sua firma già apposta;
* 2. il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a
firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti
ragioni: ....................................................
- ho menzionato questa circostanza nel testamento
* - la firma è stata apposta da .................... (nome,
indirizzo)
7. b) I testimoni ed io stesso(a) abbiamo firmato il testamento
8. *c) Ciascun foglio del testamento è stato firmato da ...........
................................................ e numerato.
9. d) Mi sono accertato dell'identità del testatore e dei testimoni
indicati precedentemente;
10. e) i testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base
alla legge in virtù della quale stipulo (il testamento).
11. *f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione
concernente la conservazione del suo testamento:
.............................................................
.............................................................
12. Luogo
13. Data
14. Firma e, se del caso, Sigillo
* da completare, se del caso.
ANNESSO [3/3]
Articolo 11
La persona abilitata conserva un esemplare dell'attestato e ne consegna un altro al testatore.[3/3]
Articolo 12
Salvo prova contraria, l'attestato della persona abilitata è accettata come prova sufficiente della validità formale dell'atto in quanto testamento ai sensi della presente legge.[3/3]
Articolo 13
L'assenza oppure l'irregolarità di un attestato non pregiudica la validità formale di un testamento stabilita in conformità con la presente legge.[3/3]
Articolo 14
Il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti.[3/3]
Articolo 15
Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, si terrà conto della sua origine internazionale e della necessità della sua interpretazione uniforme.
Certifico che quanto precede è una copia autentica della Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con Annesso, aperta alla firma a Washington il 26 ottobre 1973, in lingua francese, inglese, russa e spagnola, il cui originale firmato è depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
In testimonianza di ciò, io sottoscritto HENRY A. KISSINGER, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho di conseguenza disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato fosse apposto ed il mio nome sottoscritto dall'Addetto all'Autenticazione di detto Dipartimento, nella città di Washington, Distretto di Columbia, il 10 gennaio, 1974.
(Henry A. Kissinger)
..................................
Segretario di Stato
..................................
(Firma)
da ..................................
Addetto all'Autenticazione
Dipartimento di Stato
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Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Gazzetta Ufficiale CE L 012 del 16 gennaio 2001
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1)
La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2)
Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. Ê pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
(3)
Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.
(4)
In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.
(5)
Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, quarto trattino del trattato, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles")(4). Il 16 settembre 1998 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzioni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo riveduto. Ê opportuno
garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione.
(6)
Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.
(7)
Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.
(8)
Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.
(9)
I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles.
(10)
Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo.
(11)
Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
(12)
Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(13)
Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
(14)
Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.
(15)
Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Ê
necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.
(16)
La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.
(17)
La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel presente regolamento.
(18)
Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività.
(19)
Ê opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971(5) dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(20)
A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato la loro intenzione di partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
(21)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.
(22)
Dato che la convenzione di Bruxelles è in vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, tale convenzione e il protocollo del 1971 sono tuttora applicabili tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.
(23)
La convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 del trattato.
(24)
Lo stesso spirito di coerenza esige che il presente regolamento non
incida sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle decisioni da atti normativi comunitari specifici.
(25)
Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali.
(26)
Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti in certi Stati membri è opportuno dotare della necessaria flessibilità le norme di massima stabilite dal regolamento. A tal fine è necessario introdurre nel presente regolamento alcune delle disposizioni contenute nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles.
(27)
Onde consentire una transizione armoniosa in determinati settori che formavano oggetto di disposizioni particolari nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles, il presente regolamento prevede, per un periodo transitorio, disposizioni che tengono conto della situazione specifica in alcuni Stati membri.
(28)
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenterà una relazione sulla sua applicazione, formulando, se del caso, proposte di modifica.
(29)
Gli allegati da I a IV relativi alle norme nazionali sulla competenza, ai giudici o autorità competenti e ai mezzi di ricorso dovranno essere modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dallo Stato membro interessato. Le modifiche degli allegati V e VI dovranno essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato.
Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
CAPO II COMPETENZA
Sezione 1 Disposizioni generali
Articolo 2
Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
Articolo 3
Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.
Articolo 4
Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.
Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.
Sezione 2 Competenze speciali
Articolo 5
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: -nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, -nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); 2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; 4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile; 5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata; 6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio; 7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo: a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
Articolo 6
La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale; 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale; 4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.
Articolo 7
Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.
Sezione 3 Competenza in materia di assicurazioni
Articolo 8
In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.
Articolo 9
L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario, o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.
Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede
d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.
Articolo 10
L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
Articolo 11
In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.
Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.
Articolo 12
Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.
Articolo 13
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o 3) che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni, o 4) stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro o 5) che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.
Articolo 14
I rischi di cui all'articolo 13, punto 5 sono i seguenti: 1) ogni danno a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali; b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un
trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2) ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli, a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi; b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b); 3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio; 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3; 5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i "grandi rischi" quali definiti nella direttiva 73/239/CEE del Consiglio(7), modificata dalle direttive 88/357/CEE(8) e 90/618/CEE(9), nell'ultima versione in vigore.
Sezione 4 Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori
Articolo 15
Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.
La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.
Articolo 16
L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.
Articolo 17
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.
Sezione 5 Competenza in materia di contratti individuali di lavoro
Articolo 18
Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.
Articolo 19
Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: 1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.
Articolo 20
L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.
Articolo 21
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.
Sezione 6 Competenze esclusive
Articolo 22
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. Tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l'affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l'affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro; 2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato; 3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti; 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale. Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato; 5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
Sezione 7 Proroga di competenza
Articolo 23
Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi
di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 24
Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.
Sezione 8 Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione
Articolo 25
Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Articolo 26
Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale(10), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento.
Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 non siano applicabili, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.
Sezione 9 Litispendenza e connessione
Articolo 27
Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.
Articolo 28
Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
Articolo 29
Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.
Articolo 30
Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito: 1) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o 2) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.
Sezione 10 Provvedimenti provvisori e cautelari
Articolo 31
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
CAPO III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 32
Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.
Sezione 1 Riconoscimento
Articolo 33
Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.
Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di
uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.
Articolo 34
Le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
Articolo 35
Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 72.
Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.
Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1.
Articolo 36
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 37
Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.
Sezione 2 Esecuzione
Articolo 38
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.
Articolo 39
L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II.
La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro
cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
Articolo 40
Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.
L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.
Articolo 41
La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
Articolo 42
La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.
La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
Articolo 43
Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.
Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 44
La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV.
Articolo 45
Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 46
Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta
l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.
Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.
Articolo 47
Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente regolamento, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 41.
La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
In pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
Articolo 48
Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.
Articolo 49
Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine.
Articolo 50
L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto.
Articolo 51
Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione
o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
Articolo 52
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
Sezione 3 Disposizioni comuni
Articolo 53
La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una
dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.
Salvo l'articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 54.
Articolo 54
Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 55
Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
Qualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Articolo 56
Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.
CAPO IV ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
Articolo 57
Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.
L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine.
Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo
III. L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 58
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento.
CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 59
Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.
Articolo 60
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria, o b) la sua amministrazione centrale, oppure c) il suo centro d'attività principale.
Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per "sede statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).
Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.
Articolo 61
Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.
Articolo 62
In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning) i termini "giudici", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziarie" comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).
Articolo 63
Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo.
Qualora in applicazione del paragrafo 1 il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo, ogni clausola attributiva di competenza è valida solo se accettata per iscritto o oralmente con conferma scritta ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 64
Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave sia stato informato della controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è stato informato.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 65
La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata in Germania e in Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici: a) della Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio; b) dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.
Le decisioni emesse in altri Stati membri in virtù dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite in Germania e in Austria conformemente al capo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, dalle sentenze emesse in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati membri.
CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 66
Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.
Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato membro d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III: a) se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano; b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta.
CAPO VII RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI
Articolo 67
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
Articolo 68
Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato.
Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.
Articolo 69
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e dell'articolo 70, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il trattato seguenti: -la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899, -la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925, -la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930, -la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936, -la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957, -la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958, -la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959, -la convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959, -la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959, -la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961, -la convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962, -la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962, -dla convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963, -la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966, -la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969, -la convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971, -la convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971, -la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973, -la convenzione tra la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977, -la convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982, -la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983, -la convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984, -la convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986, e -il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore.
Articolo 70
Il trattato e le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.
Essi continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 71
Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.
Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente: a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento; b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni
del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. Ê comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
Articolo 72
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 73
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
Articolo 74
Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati negli allegati da I a IV. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.
L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Articolo 75
La Commissione è assistita da un comitato.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 76
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.
Per il Consiglio Il Presidente
C. Pierret
(1)
GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.
(2)
Parere emesso il 21.9.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)
GU C 117 del 26.4.2000, pag. 6.
(4)
GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32. GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1. GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1. GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.
(5)
GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28. GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1. GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1. GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1. GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28.
(6)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7)
GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).
(8)
GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE.
(9)
GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44.
(10)
GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
ALLEGATO I
Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2 Le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, sono le seguenti: -in Belgio: l'articolo 15 del codice civile (Code civil -Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del codice giudiziario (Code judiciaire -Gerechtelijk Wetboek), -in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung), -in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (>ISO_7>„ýäéêáò ¦ïëéôéêÝò äéêïíïìßáò), -in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil), -In Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda, -in Italia: l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, -nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil), -nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), -in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm), -in Portogallo: l'articolo 65 e l'articolo 65 A del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho), -in Finlandia: il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken), -in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalken), -nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata: a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.
ALLEGATO II
I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39 sono i seguenti: -in Belgio "tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste aanleg"
o "erstinstanzliches Gericht",
-in Germania, presidente in una sezione del "Landgericht", -in Grecia, ">ISO_7>ÍïíïìåëÐò žñùôïäéêåßï", -in Spagna, "Juzgado de Primera Instancia", -in Francia, presidente del "tribunal de grande instance", -in Irlanda, "High Court", -in Italia, Corte d'appello, -nel Lussemburgo, presidente del "tribunal d'arrondissement", -nei Paesi Bassi, presidente dell'"arrondissementsrechtbank", -in Austria, "Bezirksgericht", -in Portogallo, "Tribunal Judicial de Comarca", -in Finlandia, "käräjäoikeus/tingsrätt", -in Svezia, "Svea hovrätt", -nel Regno Unito: a) in Inghilterra e nel Galles, "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; b) in Scozia, "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Sheriff Court" alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; c) nell'Irlanda del Nord, "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; d) a Gibilterra, "Supreme Court of Gibraltar" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dall'"Attorney General of Gibraltar".
ALLEGATO III
I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti: -in Belgio, a) per quanto riguarda il ricorso del convenuto: "tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste aanleg" o "erstinstanzliches Gericht"; b) per quanto riguarda il ricorso dell'istante: "Cour d'appel" o "hof van beroep"; -in Germania, "Oberlandesgericht", -in Grecia, ">ISO_7>Åöåôåßï", -in Spagna, "Audiencia Provincial", -in Francia, "Cour d'appel", -in Irlanda, "High Court", -in Italia, "Corte d'appello", -nel Lussemburgo, "Cour supérieure de justice" giudicante in appello in materia civile, -nei Paesi Bassi, a) per il convenuto: "arrondissementsrechtbank"; b) per l'istante: "gerechtshof"; -in Austria, "Bezirksgericht", -in Portogallo, "Tribunal de Relação", -in Finlandia, "hovioikeus/hovrätt", -in Svezia, "Svea hovrätt", -nel Regno Unito: a) in Inghilterra e nel Galles, "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court"; b) in Scozia, "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Sheriff Court"; c) nell'Irlanda del Nord, "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court"; d) a Gibilterra, "Supreme Court of Gibraltar" ovvero, nel caso di
procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court".
ALLEGATO IV
I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44 sono i seguenti: -ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, -"Rechtsbeschwerde", in Germania, -ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto in Irlanda, -"Revisionsrekurs", in Austria, -ricorso per motivi di diritto, in Portogallo, -ricorso dinanzi al "korkein oikeus/högsta domstolen", in Finlandia, -ricorso dinanzi allo "Högsta domstolen", in Svezia, -ulteriore ricorso unico per motivi di diritto, nel Regno Unito.
ALLEGATO V
Attestato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie (Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
Stato membro d'origine
Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l'attestato
Nome
Indirizzo
Tel./fax/posta elettronica
Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione / approvato la transazione giudiziaria(1)
Tipo di organo giurisdizionale
Sede dell'organo giurisdizionale
Decisione/transazione giudiziaria(2)
Data
Numero di riferimento
Parti in causa
Nome(i) dell'attore (degli attori)
Nome(i) del convenuto (dei convenuti)
Nome delle eventuali altre parti
Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali
Testo della decisione/transazione giudiziaria allegato al presente attestato
Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio La decisione / transazione giudiziaria(3) è esecutiva nello Stato membro d'origine (articoli 38 e 58 del regolamento) contro: Nome: Fatto a ..., data ... Firma e/o timbro ...
(1)
Cancellare la dicitura inutile.
(2)
Cancellare la dicitura inutile.
(3)
Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO VI
Attestato di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento relativo agli atti pubblici (Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
Stato membro d'origine
Autorità competente che rilascia l'attestato
Nome
Indirizzo
Tel./fax/posta elettronica
Autorità che ha autenticato l'atto
3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
Nome e titolo dell'autorità
Sede dell'autorità
Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
Tipo di autorità
Sede dell'autorità
Atto pubblico
Descrizione dell'atto
Data
alla quale l'atto è stato formato
se diversa: alla quale l'atto è stato registrato
Numero di riferimento
Parti in causa
Nome del creditore
Nome del debitore
Testo dell'obbligazione da eseguire allegato al presente attestato L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore nello Stato membro d'origine (articolo 57, paragrafo 1, del regolamento) Fatto a ..., data ... Firma e/o timbro ...
Rettifica del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Gazzetta Ufficiale CE L 307 del 24 novembre 2001
A pagina 15, articolo 69: 1) Tra il trattino relativo alla convenzione tra la Francia e l'Italia del 3 giugno 1930 e il trattino relativo alla convenzione tra l'Italia e la Germania del 9 marzo 1936, devono essere inseriti i seguenti due trattini: "-la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934, -la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934,"; 2) Tra il trattino relativo alla convenzione tra il Belgio e l'Austria del 16 giugno 1959 e il trattino relativo alla convenzione tra la Grecia e la Germania del 4 novembre 1961, devono essere inseriti i seguenti due trattini: "-la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960, -la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970,"; 3) Tra il trattino relativo alla convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria del 6 febbraio 1963 e il trattino relativo alla convenzione tra la Francia e l'Austria del 15 luglio 1966, deve essere inserito il seguente trattino: "-la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970,"; 4) Tra il trattino relativo alla convenzione tra la Francia e l'Austria del 15 luglio 1966 e il trattino relativo alla convenzione tra la Spagna e la Francia del 28 maggio 1969, deve essere inserito il seguente trattino: "-la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aia il 17 novembre 1967,".
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